Sez. 1, Sentenza n. 4565 del 15/04/1992 (Rv. 476795 - 01)
Circolazione stradale - Sanzioni - In genere | Art. 32 legge n. 990 del 1969 - Violazione - Sanzione amministrativa - Applicazione - Proprietario dell'autoveicolo - Responsabilità solidale - Accertamento - Vendita dell'autoveicolo - Prova - Risultanze del pubblico registro automobilistico - Rilevanza - Trasferimento del veicolo - Trascrizione - Omissione - Conseguenze.
Circolazione stradale - Sanzioni - In genere
Anche ai fini della responsabilità solidale del proprietario di autoveicolo dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (circolazione di autoveicolo non coperto da assicurazione obbligatoria della responsabilità civile), l'effettiva titolarità della proprietà va accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell'autoveicolo, l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti (art. 1376 cod. civ.), mentre la trascrizione del trasferimento nel pubblico registro automobilistico (art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928 n. 510) non incide sulla validità o sull'efficacia dell'atto traslativo, essendo preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Pertanto, le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione, non rendono la vendita inopponibile al prefetto, competente ad applicare la sanzione amministrativa, ma hanno un valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 2695, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Legge 19/02/1928 num. 510 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)