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Sez. 2, Sentenza n. 20957 del 11/04/2001 Ud. (dep. 23/05/2001) Rv. 219014 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1930) - ASSOLUZIONE - SPESE E DANNI IN FAVORE DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO | Reato perseguibile di ufficio - Pagamento delle spese processuali - Condanna del denunciante - Illegittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219014-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1930) - ASSOLUZIONE - SPESE E DANNI IN FAVORE DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO

In tema di spese processuali, è illegittima la sentenza di assoluzione che condanni al pagamento delle spese processuali la persona, non costituita parte civile, che abbia denunciato un reato perseguibile d'ufficio. (Fattispecie in cui l'imputato era stato assolto dal delitto di danneggiamento aggravato, mentre le associazioni ambientaliste, che avevano denunciato i fatti, erano state condannate al pagamento delle spese del processo; nell'affermare il predetto principio la Corte ha osservato che la disciplina processuale penale non prevede la condanna del denunciante, non costituito parte civile, al pagamento delle spese processuali, giacché nell'ipotesi di denuncia, la causa del procedimento deve farsi risalire al pubblico ministero, quale titolare dell'azione penale.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 542 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)