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Sez. 5, Sentenza n. 31728 del 16/06/2004 Ud. (dep. 21/07/2004) Rv. 229332 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI | Reato perseguibile a querela - Assoluzione dell'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato - Condanna del querelante alle spese ed ai danni - Esclusione - Compensazione - Facoltà rimessa al potere discrezionale del giudice di merito - Sindacabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229332-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI

L'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, quando si tratti di reato perseguibile a querela, non comporta a carico del querelante l'onere della rifusione delle spese sostenute dall'imputato; la possibile compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, salvo che sia fondato su ragioni palesemente illogiche.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)