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Sez. 2, Sentenza n. 2724 del 27/07/1954 (Rv. 882530 - 01)

CASSAZIONE - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - DICHIARAZIONE DELLE PARTI DI SALVEZZA DI DIRITTO - IRRILEVANZA. DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - QUOTE - PORZIONI DISUGUALI - REPARTO PER ATTRIBUZIONE. DIVISIONE - QUOTA EREDITARIA - NOZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - FATTISPECIE.
Stato
decisa il 1954-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882530-01

CASSAZIONE - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - DICHIARAZIONE DELLE PARTI DI SALVEZZA DI DIRITTO - IRRILEVANZA. DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - QUOTE - PORZIONI DISUGUALI - REPARTO PER ATTRIBUZIONE. DIVISIONE - QUOTA EREDITARIA - NOZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - FATTISPECIE.

Non costituisce vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia il non avere il giudice di merito preso in considerazione le dichiarazioni delle parti concernenti salvezza di diritti e riserve di sperimentare, in separata Sede, determinate azioni, in quanto il giudice è tenuto a pronunziare soltanto sulle eccezioni proposte dalle parti al fine delle statuizioni sulla spettanza del diritto in contesa. Ai sensi dell'art. 729 cod.civ. l'assegnazione fra coeredi delle porzioni eguali è fatto mediante estrazione a sorte; per le porzioni disuguali si procede mediante attribuzione; tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote disuguali si può procedere per estrazione a sorte. Pertanto, condizione precipua affinché si faccia luogo al predetto reparto per attribuzione è che i coeredi concorrono in parti disuguali, di modo che si renda necessario derogare alla regola generale dell'assegnazione mediante estrazione a sorte. Per quota ereditaria si intende quella parte della eredità alla quale ogni singolo erede abbia diritto, sia in virtù di Disposizioni testamentarie, sia a norma della legge quando si tratti di successione intestata, onde per vedere se le quote da assegnarsi siano eguali o no devesi risalire al momento dell'apertura della successione; la circostanza che taluno dei coeredi siasi, per convenzione, reso cessionario della quota di un altro coerede, non può avere l'effetto di alterare il criterio riduttivo per la Determinazione e valutazione delle singole quote in confronto degli altri condividenti rimasti estranei alla convenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 729

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)