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Sez. L, Sentenza n. 1797 del 15/03/1986 (Rv. 445114 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI DISCONTINUI DELLA STESSA O DI DIVERSA NATURA - COSIDDETTO COMPORTO FRAZIONATO O PER SOMMATORIA - MANCATA PRECISAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE SECONDO EQUITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445114-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI DISCONTINUI DELLA STESSA O DI DIVERSA NATURA - COSIDDETTO COMPORTO FRAZIONATO O PER SOMMATORIA - MANCATA PRECISAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE SECONDO EQUITÀ.*

Il caso di malattia contemplato dall'art. 2110 cod. civ. si riferisce oltre che all'ipotesi di malattia unica, anche a quella di una pluralità di episodi morbosi discontinui della stessa o di diversa natura, con la conseguenza che quando la contrattazione collettiva non disciplina questa seconda ipotesi, il cosiddetto comporto frazionato o per sommatoria deve essere determinato, in difetto anche di Usi, dal giudice secondo equità, anche con la fissazione del cosiddetto termine esterno e cioè dell'arco di tempo entro cui le plurime assenze devono essere considerate. (V 6163/83, mass n 430953).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)