Sez. L, Sentenza n. 6163 del 20/10/1983 (Rv. 430953 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - "CASO DI MALATTIA" EX ART. 2110 COD. CIV. - NOZIONE - DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL COMPORTO CON RIFERIMENTO ALLA MALATTIA UNICA - DETERMINAZIONE DEL COMPORTO IN RELAZIONE AD UNA PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI DISCONTINUI - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - CONTENUTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - "CASO DI MALATTIA" EX ART. 2110 COD. CIV. - NOZIONE - DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL COMPORTO CON RIFERIMENTO ALLA MALATTIA UNICA - DETERMINAZIONE DEL COMPORTO IN RELAZIONE AD UNA PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI DISCONTINUI - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - CONTENUTO.*
Il "caso di malattia" contemplato dall'art. 2110 cod. civ. si riferisce, oltre che all'ipotesi della malattia unica, anche a quella di una pluralità di episodi morbosi discontinui, della stessa o di diversa natura; pertanto, ove la contrattazione collettiva applicabile al rapporto disciplini il "comporto" solo con riferimento alla malattia unica, spetta al giudice del merito equitativamente determinare il "comporto" per sommatoria in relazione alla seconda delle dette ipotesi. In tale operazione, che implica anche la fissazione di uno spazio temporale massimo entro il quale le plurime assenze debbano essere contenute, il giudice non può pervenire, per l'ipotesi di ricaduta nella stessa malattia, a soluzione deteriore (per il lavoratore) rispetto a quella contrattualmente prevista per la malattia unica, né, per l'ipotesi di una pluralità di episodi morbosi diversi, può adottare una soluzione a sua volta deteriore rispetto a quella adottata per l'ipotesi della ricaduta nella stessa malattia. (V 4830/82, mass n 422828; (V 3350/81, mass n 413927; (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)