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Sez. 1, Sentenza n. 3315 del 21/03/2000 (Rv. 534930 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - DERIVANTE DA VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI INTERVENTO DEL P.M. | Opposizione allo stato passivo, ex artt. 209 e 98 legge fall. - Ricorso al giudice delegato - Trattazione della causa - Mancanza del decreto di nomina - Conseguenze - Difetto di costituzione del giudice - Esclusione - Mera irregolarità interna - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534930-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - DERIVANTE DA VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI INTERVENTO DEL P.M.

L'introduzione dell'opposizione allo stato passivo ai sensi degli Artt. 209 e 98 legge.fall. con ricorso rivolto, anziché al Presidente del Tribunale, al giudice delegato ai fallimenti e la trattazione della causa da parte di questi in mancanza del decreto presidenziale di nomina, non dà luogo ad un vizio di costituzione del giudice ma ad una mera irregolarità di carattere interno, non configurabile come causa di nullità del giudizio o della sentenza, in difetto di espressa sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)