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Sez. L, Sentenza n. 4076 del 08/04/1995 (Rv. 491701 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE | Sostituzione del giudice relatore designato per l'udienza di discussione - Violazione del principio di immodificabilità del collegio giudicante - Esclusione - Sostituzione disposta senza il rispetto delle condizioni ex art. 174, secondo comma, cod. proc. civ. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491701-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE

Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la sostituzione, anteriormente all'udienza di discussione, del giudice relatore designato nel decreto del Presidente del Tribunale, emesso ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., non viola il principio d'immodificabilità del collegio giudicante, operando tale principio solo dal momento in cui ha inizio la discussione della causa; né è configurabile nullità del giudizio di appello, e della relativa sentenza, per il fatto che detta sostituzione sia stata disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 174, secondo comma, cod. proc. civ., costituendo tale inosservanza un'irregolarità di carattere regolamentare ed interno che non incide sulla costituzione del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)