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Sez. L, Sentenza n. 6902 del 26/05/2000 (Rv. 536915 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Retribuzione - Compenso straordinario forfettizzato - Uso aziendale di maggior favore per il lavoratore - Configurabilità - Esclusione - Prova della spettanza della differenza tra lo straordinario forfettizzato e quello effettivamente svolto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536915-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

La disposizione generalizzata e costantemente accettata dai lavoratori di un'azienda di trasporti di percepire un compenso straordinario forfettizzato non costituisce uso aziendale di maggior favore per il lavoratore, tale da prevalere ex art. 2078, commi primo e secondo, cod. civ. sulle norme dispositive o sui contratti collettivi e da impedirgli di provare il diritto alla differenza tra lo straordinario forfettizzato e quello maggiore spettantegli per il lavoro effettivamente svolto. Pertanto il giudice di merito, pur in presenza di una prassi costante di liquidazione in favore dei lavoratori di uno straordinario forfettizzato non può esonerarsi dal valutare l'ammissibilità e la fondatezza delle prove addotte dal lavoratore al fine di dimostrare il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto in eccedenza rispetto a quello forfettariamente corrispostogli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2078

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)