Sez. L, Sentenza n. 714 del 24/01/1997 (Rv. 501987 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Da parte del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione per i contratti di diritto comune - Limiti - Fattispecie relativa alla disciplina dell'incidenza del lavoro straordinario continuativo sul trattamento di fine rapporto nella contrattazione per i dipendenti di aziende editrici di giornali quotidiani.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso - sulla base del loro tenore letterale di informative sindacali - che i c.c.n.l. del 1982 e del 1985 per i dipendenti di società editrici di giornali quotidiani avessero previsto, derogando "in peius" alla normativa legale, l'esclusione della computabilità dei compensi per lavoro straordinario prestato continuativamente ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)