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Sez. 3, Sentenza n. 4263 del 04/12/1995 Cc. (dep. 16/01/1995) Rv. 203369 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere | Motivi nuovi - Collegamento con i capi e punti già impugnati nello atto originario - Necessità.
Stato
decisa il 1995-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203369-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere

Con i "motivi nuovi" che, a norma degli artt. 311, comma quarto, e 324, comma terzo, cod. proc. pen., possono essere enunciati davanti alla Corte di cassazione, è consentito introdurre argomenti e ragioni di censura non in precedenza formulati, ma a condizione che siano relativi a capi o punti della decisione già oggetto specifico dell'originario atto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 com. 1 lett. A, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)