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Sez. 4, Sentenza n. 2087 del 05/09/1996 Cc. (dep. 19/09/1996) Rv. 205623 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi | Motivi nuovi - Limiti di deducibilità.
Stato
decisa il 1996-09-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205623-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi

Nel procedimento ex art. 311 cod. proc. pen., la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi deve intendersi come possibilità di esporre ragioni ulteriori delle censure originariamente proposte, e non come facoltà di proporre ragioni diverse da queste ultime.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)