Sez. 4, Sentenza n. 2087 del 05/09/1996 Cc. (dep. 19/09/1996) Rv. 205623 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi | Motivi nuovi - Limiti di deducibilità.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi
Nel procedimento ex art. 311 cod. proc. pen., la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi deve intendersi come possibilità di esporre ragioni ulteriori delle censure originariamente proposte, e non come facoltà di proporre ragioni diverse da queste ultime.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)