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Sez. 2, Sentenza n. 637 del 04/03/1972 (Rv. 356694 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE - POTERI DEL PRETORE - UNIFICAZIONE DELLE DUE FASI - LEGITTIMITA - PRONUNCIA DEL PRETORE - NATURA DI SENTENZA.*
Stato
decisa il 1972-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356694-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE - POTERI DEL PRETORE - UNIFICAZIONE DELLE DUE FASI - LEGITTIMITA - PRONUNCIA DEL PRETORE - NATURA DI SENTENZA.*

Il procedimento delle azioni di reintegrazione e manutenzione nel possesso si svolge, secondo l'astratta previsione normativa, attraverso una duplice fase: la prima, di natura sommaria, avente a oggetto la emanazione di provvedimenti immediati in via d'urgenza; la seconda, in cui si svolge la vera e propria trattazione della causa, diretta ad attuare, mediante la decisione definitiva della controversia, la tutela possessoria nella sua pienezza e stabilita con l'emanazione del provvedimento giurisdizionale in ordine alla situazione giuridica controversa. Le due fasi del procedimento non si pongono peraltro tra loro in termini di relazione necessaria, ben potendo il pretore non ravvisare la necessita o l'opportunita di provvedimenti immediati e procedere senz'altro, in contraddittorio tra le parti e con la piena osservanza delle norme di rito, alla istruzione e alla trattazione del merito, con la conseguenza che, in tal caso, la pronuncia del pretore, anche se emessa in Forma di ordinanza, ha sostanza ed efficacia di sentenza. (Conf 155'69, mass n 338072).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)