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Sez. 2, Sentenza n. 12562 del 22/09/2000 (Rv. 540388 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Provvedimento di reintegra, senza termine per l'introduzione della seconda fase, con liquidazione delle spese - Forma di ordinanza - Natura di sentenza - Configurabilità - Conseguenze - Successivo provvedimento di correzione - Impugnazione - Ammissibilità in via ordinaria, o in via straordinaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540388-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE

Il provvedimento di reintegra nel possesso, disposto dal giudice all'esito della fase interdittale senza fissare il termine per introdurre la successiva fase di merito, e contestualmente liquidando le spese, ha natura di sentenza, ancorché emesso con la forma di ordinanza e, pertanto, una successiva correzione di tale provvedimento rientra nell'art. 287 cod. proc. civ. E detto provvedimento, non avendo in sè natura decisoria, non è impugnabile né con i mezzi ordinari, né ai sensi dell' art. 111 Costituzione in Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)