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Sez. 5, Sentenza n. 4086 del 27/02/2015 (Rv. 635027 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Applicabilità - Condizioni - Insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato - Stipula antecedente della convenzione attuativa con il comune - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635027-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria. (Fattispecie relativa ad atto di trasferimento sottoposto a condizione sospensiva, costituita dall'approvazione del piano particolareggiato, seguito da ulteriore atto con il quale le parti riconoscevano l'avveramento della condizione).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 288 art. 33 com. 3, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)