Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29453 del 07/12/2017 (Rv. 646977 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della le. n. 388 del 2000 - Applicabilità - Condizioni - Insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato - Stipula antecedente della convenzione attuativa con il Comune - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il comune, come indicato nell'art. 2 della l. n. 350 del 2003, sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria, in quanto il comma 30 del menzionato art. 2 sancisce che la sottoscrizione della convenzione dà comunque diritto all'agevolazione e non stabilisce che essa debba precedere l'atto di disposizione. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, fosse necessaria la sottoscrizione della convenzione di attuazione del piano particolareggiato già al momento del compimento dell'atto negoziale, laddove, ai detti fini, rileva l'insistenza dell'immobile in area in cui sia possibile edificare e l'utilizzazione edificatoria, da parte dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 76, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)