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Sez. L, Sentenza n. 7774 del 03/08/1990 (Rv. 468523 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - PORTIERE DI IMMOBILE URBANO - LAVORO DOMENICALE - DIRITTI ALLA PAGA GIORNALIERA - SUSSISTENZA - CLAUSOLE COLLETTIVE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI UN SOSTITUTO - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468523-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - PORTIERE DI IMMOBILE URBANO - LAVORO DOMENICALE - DIRITTI ALLA PAGA GIORNALIERA - SUSSISTENZA - CLAUSOLE COLLETTIVE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI UN SOSTITUTO - NULLITÀ.*

Il portiere di un immobile urbano ha diritto di percepire, per il lavoro svolto nelle domeniche, la paga giornaliera, anche nel vigore del C.C.n.L. 11 luglio 1962, attesa la nullità delle clausole di questi che prevedono l'impiego di un sostituto da compensare con parte del salario mensile. (Conf 1080/84, mass n 433235; (Conf 1919/80, mass n 405543).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 16/04/1954 num. 111 art. 2, Legge 16/05/1956 num. 526 art. 1, Contr. Coll. 11/07/1962

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)