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Sez. L, Sentenza n. 1919 del 21/03/1980 (Rv. 405543 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - PORTIERE - PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE LA DOMENICA O GLI ALTRI GIORNI FESTIVI - COMPENSO SPETTANTE - CLAUSOLE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PREVEDENTI LA SOSTITUZIONE DEL PORTIERE NEI GIORNI FESTIVI A CARICO DEL PORTIERE STESSO - NULLITA.*
Stato
decisa il 1980-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405543-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - PORTIERE - PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE LA DOMENICA O GLI ALTRI GIORNI FESTIVI - COMPENSO SPETTANTE - CLAUSOLE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PREVEDENTI LA SOSTITUZIONE DEL PORTIERE NEI GIORNI FESTIVI A CARICO DEL PORTIERE STESSO - NULLITA.*

Anche sotto il vigore del CCNL 11 luglio 1962, per i portieri e gli addetti ad immobili urbani, il portiere o addetto alla vigilanza e custodia degli immobili urbani, che abbia lavorato nelle domeniche o nelle giornate festive, senza godere del riposo compensativo ha diritto, per la prestazione effettuata in occasione delle domeniche, a ricevere un compenso pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Poiche il diritto all'ulteriore compenso ha la sua base in principi legislativi dettati per supplire ad una carente disciplina collettiva, sono nulle, per contrasto le norme imperative sul diritto del lavoratore subordinato al riposo ed all'integra percezione della retribuzione, quelle clausole della contrattazione collettiva che prevedono la sostituzione del portiere nei giorni festivi congegnata in modo da escludere lo stesso dai benefici del riposo retribuito privandolo del salario nel caso in cui il portiere stesso si avvalga della sostituzione - dovendo in tal caso una parte di esso essere versata al sostituto - ovvero del riposo nel caso in cui di tale sostituzione esso non si serva. (Conf 4691/79, mass n 401243; (Conf 1514/79, mass n 397862; (Conf 5783/78, mass n 395595; (Conf 1743/78, mass n 391154; (Conf 474/78, mass n 389769).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 16/04/1954 num. 111 art. 2, Legge 16/05/1956 num. 526, Contr. Coll. 11/07/1962

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)