Sez. L, Sentenza n. 630 del 23/01/1998 (Rv. 511863 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA | Rapporto di addestramento professionale - Competenza del giudice del lavoro - Esclusione
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA
L'addestramento professionale, a differenza dell'apprendistato, non rientra nell'ambito del lavoro subordinato in quanto, pur essendo, nell'uno come nell'altro, presente una prestazione di attività fisica o intellettuale da parte dell'allievo o dell'apprendista, nel primo l'unico oggetto del contratto è l'insegnamento impartito (o fatto impartire) dall'imprenditore ai fini della formazione professionale dell'allievo e la prestazione di attività da parte di quest'ultimo, in quanto richiesta solo perché lo stesso acquisisca le nozioni pratiche necessarie alla suddetta formazione, è estranea al sinallagma contrattuale e, perciò, non in rapporto di corrispettività con l'addestramento, né con l'eventuale indennità mensile o giornaliera, sicché in particolare la competenza va determinata secondo i criteri ordinari, non sussistendo la competenza funzionale del giudice del lavoro; invece, nel rapporto di apprendistato la causa giuridica è complessa, essendovi, accanto all'obbligo dell'imprenditore di impartire (o fare impartire) all'apprendista l'insegnamento, quello, da parte di quest'ultimo, di una prestazione lavorativa che è utilizzata dall'impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)