Sez. L, Sentenza n. 6787 del 11/05/2002 (Rv. 554325 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione di corrispondente qualificazione - Elemento caratteristico del contratto di apprendistato - Configurabilità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Nel contratto di tirocinio il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale. Il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa - che non solo spiega una serie di interventi del legislatore nazionale diretti a renderne effettiva la realizzazione (v. art. 2, comma secondo, legge n. 25 del 1955, introdotto dalla legge n. 424 del 1968, art. 16, comma primo, legge n. 196 del 1997, art. 2, lett. a e b, del D.L. n. 214 del 1999, convertito nella legge n. 263 del 1999, di modifica di alcune disposizioni della legge n. 25 del 1955) ma che è particolarmente sentito anche nel diritto comunitario (come si desume dall'art. 127 del trattato istitutivo della Comunità Europea dal Regolamento del Consiglio n. 2081/93 del 20 luglio 1993)- esclude che possa ritenersi conforme alla speciale figura contrattuale voluta dal legislatore (nazionale e comunitario) un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2 com. 2, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 10, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 11 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 16, Legge 02/04/1968 num. 424 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 16 com. 1, Decreto Legge 01/07/1999 num. 214 art. 2, Legge 01/08/1999 num. 263, Regolam. Consiglio CEE 20/07/1993 num. 2081, Legge 03/11/1992 num. 454 art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)