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Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 30/05/1966 (Rv. 322864 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - ACCERTAMENTO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - PRECLUSIONE IN SEDE CIVILE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322864-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - ACCERTAMENTO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - PRECLUSIONE IN SEDE CIVILE - INSUSSISTENZA.*

Ai sensi dell'art. 28 cod.proc.pen., l'autorita del giudicato penale non si estende all'accertamento negativo dell'elemento psicologico del reato, rispetto al quale il potere del giudice civile di effettuare un'autonoma valutazione non soffre preclusioni di sorta. Pertanto, in tema di incidente stradale, qualora il conducente del veicolo investitore sia stato assolto, per insufficienza di prova sulla colpa, dal reato di lesioni colpose arrecate all'investito, ben puo il giudice civile, nel successivo giudizio per il risarcimento dei danni ex art. 2054 cod. civ., procedere ad un'autonoma valutazione circa la conformita o meno della condotta del conducente alle regole della prudenza, accertando, a tal fine, anche nuovi elementi di fatto non rilevati in Sede penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)