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Sez. 3, Sentenza n. 300 del 30/01/1968 (Rv. 331230 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - EFFICACIA VINCOLANTE - ELEMENTO PSICOLOGICO - AUTONOMO ACCERTAMENTO DEL GIUDICE CIVILE- AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331230-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - EFFICACIA VINCOLANTE - ELEMENTO PSICOLOGICO - AUTONOMO ACCERTAMENTO DEL GIUDICE CIVILE- AMMISSIBILITA.*

I fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, che, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. fanno stato in Sede civile sono quelli che costituiscono l'elemento materiale del reato ascritto all'imputato spogli da ogni apprezzamento concernente l'elemento soggettivo della figura criminosa (colpa o dolo). Pertanto in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni dipendenti da incidente stradale, il giudice civile, mentre e vincolato dal giudicato penale per quanto attiene alle accertate circostanze obiettive inerenti alla dinamica del sinistro(fatti materiali) rimane libero di compiere, per la ben diversa finalita del giudizio civile, una discrezionale valutazione delle emergenze processuali in ordine all'elemento psicologico della responsabilita, del tutto autonoma ed indipendente dall'apprezzamento compiuto a tal riguardo dal giudice penale. (V. Sent. 1443-66, massima n. 322864).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)