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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25042 del 22/08/2023 (Rv. 668776 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accisa sull’energia elettrica - Addizionale provinciale - Presentazione della dichiarazione annuale - Saldo creditorio - Effetti sulle dichiarazioni successive - Cd. credito revolving - Conseguenze sul termine per la richiesta di rimborso.
Stato
decisa il 2023-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668776-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.l. n. 511 del 1988, soppressa dall'art. 4, del d.l. n. 16 del 2012, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale permette al credito di imposta di emergere e di andare a costituire, nelle dichiarazioni di consumo per gli anni successivi, la componente di un nuovo saldo creditorio emergente (cd. credito revolving), con conseguente differimento della decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (T.U.A.), per il rimborso del credito, dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo.

Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 1 lett. C, Legge 27/01/1989 num. 20, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)