Sez. 5, Sentenza n. 9283 del 17/04/2013 (Rv. 626334 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accisa indebitamente pagata - Rimborso - Termine - Decorrenza - Conseguenze nel caso di indebito versamento di acconti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In materia d'imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell'accisa indebitamente pagata (sul consumo di gas metano) deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d'imposta relativo all'anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)