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Sez. 1, Sentenza n. 14350 del 21/12/1999 (Rv. 532407 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Spese di pubblicità sostenute prima dell'introduzione del prodotto sul mercato - Iva assolta sulle stesse - Detraibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532407-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

La pubblicità da tempo non svolge più un ruolo puramente informativo limitato alla notizia dell'esistenza di un prodotto già introdotto sul mercato, ed infatti lo sviluppo della produzione industriale di massa ha fatto assumere al messaggio pubblicitario la funzione di sensibilizzare preventivamente l'interesse dei consumatori verso beni o servizi che ancora non sono offerti concretamente. Da ciò consegue che, ai fini della detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di servizi di pubblicità, un tal tipo di spesa debba essere qualificata come "inerente" all'esercizio d'impresa anche quando sia sostenuta prima ancora che l'offerta del bene o del servizio pubblicizzato si sia concretamente realizzata.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)