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Sez. 1, Sentenza n. 10919 del 05/10/1992 (Rv. 478788 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni | I.V.A. assolta o dovuta o addebitata in via di rivalsa all'imprenditore - Detraibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478788-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni

L'art. 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, secondo cui l'imprenditore è ammesso a detrarre l'ammontare dell'I.V.A. da lui assolta o dovuta o a lui addebitata in via di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio della impresa, presuppone la sussistenza di un rapporto di inerenza dell'operazione economica allo esercizio della attività imprenditoriale, atteso il rapporto da mezzo a fine assunto dalla norma come parametro per la detrazione, con la conseguenza che non è sufficiente per la operatività della detrazione una generica riferibilità dell'operazione economica all'esercizio della predetta attività. (Nella specie in base all'enunciato principio la C.S. ha annullato la decisione della Commissione Tributaria Centrale che aveva ritenuto legittima la detrazione, tra gli acquisti, dell'imposta assolta in rivalsa in riferimento alla costruzione di un campo da tennis, per la ricreazione del personale dipendente, realizzato da una impresa, esercente il commercio all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari e vari).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)