Sez. 6, Sentenza n. 12524 del 13/09/2018 Cc. (dep. 20/03/2019) Rv. 275883 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Misure di prevenzione personali - Pericolosità generica - Disturbo di personalità "borderline" - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
In tema di accertamento della pericolosità generica, non costituisce motivo ostativo all'applicazione della misura di sicurezza personale il fatto che il proposto presenti una patologia psichiatrica di tipo "borderline", qualora non risulti sussistere alcuna correlazione tra il quadro psichiatrico e la pericolosità del predetto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale, desumendo la pericolosità del proposto dalle numerose pendenze giudiziarie e dalle plurime azioni di ira incontrollate commesse nei confronti della ex convivente e dei condomini, condotte che non erano dipendenti dal disturbo "borderline" manifestatosi molti anni prima degli episodi violenti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)