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Sez. 3, Sentenza n. 7968 del 13/01/2011 Ud. (dep. 01/03/2011) Rv. 249388 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riconoscimento in appello di circostanza attenuante ad effetto speciale - Parametrazione della pena sui criteri della sentenza impugnata - Obbligo - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249388-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, riconosca la sussistenza di una circostanza attenuante ad effetto speciale cui consegua una pena indipendente da quella prevista per il reato non circostanziato, non è vincolato, ai fini della determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale, dai criteri già adottati sul punto dal giudice della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)