Sez. 5, Sentenza n. 10176 del 17/01/2013 Ud. (dep. 04/03/2013) Rv. 254262 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Esclusione di un'aggravante - Permanenza del concorso tra circostanze attenuanti e aggravanti residue - Conferma del giudizio di equivalenza - Conferma della pena irrogata in primo grado - Legittimità - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, in conseguenza della eliminazione di una circostanza aggravante confermi il giudizio di equivalenza tra le circostanze residue e lasci inalterata la pena irrogata in primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)