Sez. 4, Sentenza n. 32303 del 02/07/2009 Ud. (dep. 06/08/2009) Rv. 244865 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE | Causa sopravvenuta - Condotta negligente altrui determinata dalla causa remota - Interruzione del rapporto di causalità - Esclusione.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE
In tema di causalità, la condotta negligente od imprudente originata dall'altrui condotta colposa non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, non risultando abnorme nè del tutto imprevedibile. (Fattispecie nella quale l'imputato - conducente di un mezzo pesante utilizzato per la raccolta, la compattazione ed il trasporto di rifiuti solidi urbani -, nell'uscire dal deposito dell'azienda, aveva posizionato il proprio mezzo sulla sede stradale senza lasciare uno spazio adeguato per il passaggio dei veicoli in transito, ed aveva rimesso in movimento il veicolo mentre sopraggiungeva un ciclomotore: la Corte ha ritenuto che la condotta della conducente del ciclomotore, pur se a sua volta imprudente, non costituiva fattore sopravvenuto assolutamente imprevedibile, idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento-morte dalla stessa conducente del ciclomotore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)