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Sez. 3, Sentenza n. 4946 del 11/10/1985 (Rv. 442320 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442320-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La necessità idonea, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, a consentire al locatore di recedere dal contratto di locazione ad uso abitativo sussiste tutte le volte che si presentino particolari esigenze di carattere economico e personale che appaiono, sulla base di una equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgersi dei rapporti familiari, umani e giuridici. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva escluso la necessità addotta dalla locatrice, reputando idoneo alle esigenze abitative della figlia, sposatasi successivamente alla Costituzione del rapporto locatizio controverso, l'alloggio che questa ed il marito occupavano a titolo di locazione.). (Conf 2969/83, mass n 427879).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)