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Sez. 3, Sentenza n. 2969 del 29/04/1983 (Rv. 427879 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (NECESSITÀ DEL LOCATORE DI ADIBIRE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE DELLA PROPRIA MADRE).*
Stato
decisa il 1983-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427879-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (NECESSITÀ DEL LOCATORE DI ADIBIRE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE DELLA PROPRIA MADRE).*

La necessità idonea, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), a consentire al locatore di recedere dal contratto di locazione di immobile ad uso abitativo sussiste ogni volta che si presentino particolari esigenze di carattere economico o personale che appaiano, sulla base di un'equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgersi dei rapporti familiari, umani e giuridici. (nella specie, in applicazione del principio di cui sopra, il S.C. ha reputato corretta la decisione di merito che ha ravvisato la necessità ex art. 59 della legge n. 392 del 1978 nell'esigenza di assicurare alla madre del locatore, in età avanzata ed affetta da varie malattie, un alloggio contiguo all'abitazione di quest'ultimo). (V 111/83, mass n 424906; (V 6282/82, mass n 423937; (V 3011/82, mass n 420936).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)