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Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 22/07/1968 (Rv. 335119 - 01)

COMUNIONE DI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - PORTIERATO - PROPRIETARI DEI NEGOZI E MAGAZZINI POSTI A FRONTE DELLA VIA PUBBLICA - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DELLA MISURA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1968-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335119-01

COMUNIONE DI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - PORTIERATO - PROPRIETARI DEI NEGOZI E MAGAZZINI POSTI A FRONTE DELLA VIA PUBBLICA - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DELLA MISURA - CRITERI.*

Se non e altrimenti disposto dal regolamento di condominio, il servizio di portierato, svolto nell'interesse comune di tutti i condomini, deve essere posto a carico dei medesimi e, quindi, a carico anche dei proprietari dei negozi e magazzini posti a fronte della via pubblica, pur dovendosi, nello stabilire la misura della contribuzione da parte di costoro, tener conto del minore interesse che gli stessi possono avere al servizio. (V. 2353-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)