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Sez. 2, Sentenza n. 1253 del 14/02/1985 (Rv. 439359 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - CRITERI EX PRIMO E SECONDO COMMA DELL'ART. 1123 COD. CIV. - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439359-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - CRITERI EX PRIMO E SECONDO COMMA DELL'ART. 1123 COD. CIV. - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di ripartizione delle spese condominiali (nella specie: spese del servizio di fornitura dell'acqua calda), i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art. 1123 cod. civ. possono essere derogati, secondo quanto prescrive espressamente l'indicata norma, soltanto da una convenzione sottoscritta da tutti i condomini interessati. (V 5751/81, mass n 416450; (V 2622/68, mass n 335119; (V 2353/66, mass n 324571; (Conf 898/84, mass n 433094).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)