Sez. L, Sentenza n. 8652 del 29/05/2003 (Rv. 563755 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Giudicato formatosi in un diverso processo fra le stesse parti - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di giudizio di legittimità - Limiti - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
L'accertamento in ordine al giudicato (esterno) formatosi in un precedente processo fra le stesse parti può costituire oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata o di vizi attinenti alla motivazione. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, facendo corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione del giudicato esterno, aveva ritenuto legittima la revoca della rendita di inabilità disposta sulla base della sentenza, passata in giudicato tra le stesse parti, che aveva escluso l'indennizzabilità della malattia professionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)