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Sez. U, Sentenza n. 8566 del 23/08/1990 (Rv. 468987 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO DI NOMINA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468987-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO DI NOMINA - IRRILEVANZA.*

La Costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con la conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, discende dallo effettivo inserimento del lavoratore subordinato nell'ambito dell'organizzazione di un ente pubblico non economico, con mansioni, ancorché manuali, correlate al perseguimento delle sue finalità istituzionali, mentre è il proposito irrilevante non soltanto la Mancanza di un formale atto di nomina, ma anche l'eventuale illegittimità dell'atto, pur se dovuta a violazione di norma di legge che vieti l'assunzione, salvo che tale divieto investa la possibilità di inserimento del lavoratore in detta organizzazione e si traduca in un ostacolo alla stessa configurabilità del rapporto di pubblico impiego. (principio affermato con riguardo a fattispecie in cui il lavoratore assunto come operaio specializzato dall'ispettorato Foreste della regione Basilicata ai sensi della legge 12 aprile 1962 n. 205 con una pluralità di contratti a termine aveva domandato, in particolare, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione). (Conf 5724/87, mass n 454147).*

Riferimenti normativi: Legge 12/04/1962 num. 205, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)