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Sez. U, Sentenza n. 1312 del 03/02/1995 (Rv. 490277 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Sanitario - Rapporto di lavoro subordinato con una provincia o con una unità sanitaria locale - Sussistenza - Accertamento - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490277-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con la conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, discende dall'effettivo inserimento del lavoratore subordinato nell'ambito dell'organizzazione di un ente pubblico non economico, mentre è del tutto irrilevante non solo la mancanza di un formale atto di nomina, ma anche l'eventuale illegittimità dell'atto, dovuta a violazione di legge in materia di assunzione. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da un sanitario nei confronti di una provincia o di una unità sanitaria locale per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Testo Unico 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)