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Sez. L, Sentenza n. 817 del 28/01/1987 (Rv. 450495 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ART. 8 DEL D.L. N. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463 - PERDITA DI EFFICACIA - DECORRENZA - DATA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450495-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ART. 8 DEL D.L. N. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463 - PERDITA DI EFFICACIA - DECORRENZA - DATA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE.*

La norma dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, che, nella formulazione originaria ed anteriore alla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, considerava quale condizione dell'Azione per il conseguimento della pensione d'Invalidità la percezione, da parte dell'assicurato, di un reddito non superiore ad un determinato importo, ha perso efficacia dalla data di pubblicazione (11 novembre 1983) della detta legge di conversione (che ha modificato l'originario disposto dell'articolo citato), non essendo a ciò di ostacolo né il fatto che la normativa risultante dalla stessa legge di conversione sia entrata in vigore il 26 novembre 1983, e cioè il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione anzidetta, né il fatto che a questa stessa data non fosse ancora scaduto il normale termine di efficacia del decreto-legge. (V 4241/85, mass n 441736; (V 781/78, mass n 390111; (V 3605/72, mass n 361599; (V 669/72, mass n 356749).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Preleggi art. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)