Sez. L, Sentenza n. 4241 del 18/07/1985 (Rv. 441736 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NON ATTRIBUZIONE O SOSPENSIONE DELLA PENSIONE PER I PRECETTORI DI REDDITI DI DETERMINATA MISURA MASSIMA - ART. 8 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - OPERATIVITÀ DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NON ATTRIBUZIONE O SOSPENSIONE DELLA PENSIONE PER I PRECETTORI DI REDDITI DI DETERMINATA MISURA MASSIMA - ART. 8 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - OPERATIVITÀ DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE.*
Mentre la conversione pura e semplice in legge di un decreto legge ha effetto sin dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia ex tunc, la conversione in legge con emendamenti modificativi comporta invece che l'entrata in vigore di tali emendamenti viene a coincidere con quella della stessa legge di conversione, mentre le Disposizioni nel loro testo originario devono ritenersi convertite in legge e quindi modificate, con effetto ex nunc, dalle Disposizioni contenute nell'emendamento modificativo, salvo che nella legge di conversione non sia disposto diversamente. Pertanto l'art. 8 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463) - norma che, emendando in tale parte il suddetto decreto legge, prevede che la pensione d'Invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, ove l'assicurato od il pensionato siano percettori di redditi superiori ad una determinata misura massima - è da considerarsi operante solo dall'entrata in vigore della medesima legge di conversione. (V 311/85, mass n 438536; (V 5328/84, mass n 437047; (V 3605/72, mass n 361599; (V 669/72, mass n 356749).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)