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Sez. 3, Sentenza n. 3996 del 20/03/2001 (Rv. 544942 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Autorizzazione del commissario a liquidare il danno anche per conto del Fondo di garanzia - Legittimazione passiva dell'impresa designata rispetto all'azione risarcitoria proposta - Persistenza - Opponibilità a tale impresa della sentenza di condanna ottenuta nei confronti dell'assicuratore posto in liquidazione.
Stato
decisa il 2001-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544942-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il quale, in caso di prosecuzione del giudizio risarcitorio contro l'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, prevede l'opponibilità della sentenza all'impresa designata, previa comunicazione ad essa della pendenza del relativo procedimento, trova applicazione indipendentemente dal fatto che il commissario di detta impresa assicuratrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39), sia stato autorizzato alla liquidazione dei sinistri anche per conto del Fondo di garanzia.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)