Sez. 1, Sentenza n. 6930 del 21/11/1983 (Rv. 431593 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - AUTORIZZAZIONE DEL COMMISSARIO A LIQUIDARE IL DANNO ANCHE PER CONTO DEL FONDO DI GARANZIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA, DELL'IMPRESA DESIGNATA, RISPETTO ALL'AZIONE RISARCITORIA PROPOSTA DOPO L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE - PERSISTENZA - OPPONIBILITÀ A TALE IMPRESA DELLA SENTENZA DI CONDANNA OTTENUTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE POSTO IN LIQUIDAZIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - AUTORIZZAZIONE DEL COMMISSARIO A LIQUIDARE IL DANNO ANCHE PER CONTO DEL FONDO DI GARANZIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA, DELL'IMPRESA DESIGNATA, RISPETTO ALL'AZIONE RISARCITORIA PROPOSTA DOPO L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE - PERSISTENZA - OPPONIBILITÀ A TALE IMPRESA DELLA SENTENZA DI CONDANNA OTTENUTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE POSTO IN LIQUIDAZIONE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la circostanza che il Commissario dell'impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa sia stato autorizzato, a norma dell'art. 9 del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977 n. 39), a liquidare il danno anche per conto del fondo di garanzia, in deroga al terzo comma dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, non influisce né sulla legittimazione passiva dell'impresa designata, (art. 20 della legge n. 990 del 1969) rispetto all'Azione risarcitoria proposta dopo l'apertura della liquidazione (art. 19, citato, quarto comma), né sull'opponibilità a tale impresa designata della sentenza di condanna ottenuta nei confronti dell'assicuratore posto in liquidazione, in esito al giudizio contro di lui promosso e proseguito (art. 25 della legge n. 990 del 1969). (V 825/82, mass n 418641; (V 636/82, mass n 418400).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)