Sez. 1, Sentenza n. 1212 del 02/03/1981 (Rv. 411785 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - TRASGRESSIONI COMPIUTE DAL RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETA DI CAPITALI - RESPONSABILITA SOLIDALE DELLA SOCIETA - TRASGRESSIONI ADDEBITABILI ALLA SOCIETA - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL RAPPRESENTANTE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - TRASGRESSIONI COMPIUTE DAL RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETA DI CAPITALI - RESPONSABILITA SOLIDALE DELLA SOCIETA - TRASGRESSIONI ADDEBITABILI ALLA SOCIETA - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL RAPPRESENTANTE - ESCLUSIONE.*
L'art 12 della legge 7 gennaio 1929 n 4, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, il quale, con riguardo alle pene pecuniarie per infrazioni non costituenti reato, prevede ipotesi di solidarieta, opera, per il caso di persone fisiche che abbiano la rappresentanza di una societa di capitali, nel senso di implicare la responsabilita solidale della societa medesima per trasgressioni direttamente commesse dal rappresentante, mentre non consente di affermare la responsabilita di quest'ultimo, in via solidale, per infrazioni direttamente addebitabili all'ente (nella specie, per evasione dell'IGE). (Conf 4266/79, mass n 400782; (Conf 2903/76, mass n 381667).*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)