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Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 18/07/1979 (Rv. 400782 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - SOLIDARIETA EX ART 12 DELLA LEGGE N 4 DEL 1929 - APPLICAZIONE ALL'IPOTESI DI PERSONA FISICA RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400782-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - SOLIDARIETA EX ART 12 DELLA LEGGE N 4 DEL 1929 - APPLICAZIONE ALL'IPOTESI DI PERSONA FISICA RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETA - ESTENSIONE.*

L'art 12 della legge 7 gennaio 1929 n 4, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, il quale, con riguardo alle, infrazioni non costituenti reato e punite con la sola pena pecuniaria, regola ipotesi di solidarieta a carico di determinati soggetti, opera, per il caso di persone fisiche che abbiano la rappresentanza o siano dipendenti di una societa, di capitali solo nel senso di implicare la responsabilita solidale della societa medesima per trasgressioni direttamente commesse dal rappresentante o dal dipendente, restando conseguentemente preclusa la possibilita di affermare la responsabilita solidale di dette persone nella diversa ipotesi di infrazioni direttamente addebitabili all'ente (nella specie, per evasione dell'IGE). (V 2903/76, mass n 381667).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 9, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 10, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)