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Sez. 2, Sentenza n. 5611 del 28/11/1978 (Rv. 395397 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DAI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - LEGITTIMAZIONE - OGGETTO - PORZIONI DEGLI EREDI LEGITTIMI - DIRITTO DI CIASCUN LEGITTIMARIO ALLA FRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA SPETTANTEGLI - SUSSISTENZA - DIRITTO ALLE QUOTE DEI LEGITTIMARI RIMASTI INATTIVI O RINUNCIANTI ALL'AZIONE DI RIDUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395397-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DAI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - LEGITTIMAZIONE - OGGETTO - PORZIONI DEGLI EREDI LEGITTIMI - DIRITTO DI CIASCUN LEGITTIMARIO ALLA FRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA SPETTANTEGLI - SUSSISTENZA - DIRITTO ALLE QUOTE DEI LEGITTIMARI RIMASTI INATTIVI O RINUNCIANTI ALL'AZIONE DI RIDUZIONE - ESCLUSIONE.*

Ciascuno dei legittimari ha un diritto autonomo all'Esercizio dell'Azione di riduzione e puo validamente rinunciarvi: ne consegue che ciascun legittimario ha diritto, in ogni caso, soltanto alla frazione della quota di riserva che gli spetta come integrazione della legittima e non puo pretendere le quote degli altri legittimari che siano rimasti inattivi o abbiano rinunciato all'Azione di riduzione. (Conf 3500/75, mass n 377673).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 557

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)