Sez. 2, Sentenza n. 3500 del 22/10/1975 (Rv. 377673 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - LEGITTIMAZIONE - DEI LEGITTIMARI - DIRITTO AUTONOMO ALL'AZIONE - RINUNCIA - AMMISSIBILITA - EFFETTI - DIRITTO ALLA SOLA QUOTA SPETTANTE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - LEGITTIMAZIONE - DEI LEGITTIMARI - DIRITTO AUTONOMO ALL'AZIONE - RINUNCIA - AMMISSIBILITA - EFFETTI - DIRITTO ALLA SOLA QUOTA SPETTANTE.*
Non esiste solidarieta attiva tra i legittimari, poiche ciascuno di essi ha un diritto autonomo all'Esercizio dell'Azione di riduzione e puo validamente rinunciarvi. Da cio consegue che, nel caso di pluralita di legittimari, ciascuno ha diritto ad una frazione della quota di riserva e non gia all'intera quota, o, comunque, ad una frazione piu ampia di quella che gli spetterebbe se tutti gli altri facessero valere il loro diritto e, quindi, ciascun legittimario puo ottenere soltanto la parte a lui spettante della quota di riserva e non pure quella di coloro che sono rimasti inattivi o che hanno rinunciato all'Azione di riduzione. (V 2546/69, mass n 342124; 3227/63; 1721/42).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 557
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)