Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 07/02/2007 (Rv. 594513 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Ritiro di terreni seminativi - Aiuti comunitari - Domanda - Contenuto - Inclusione di fondi privi dei prescritti requisiti - Indebita percezione delle sovvenzioni comunitarie - Configurabilità - Esistenza di altri fondi dotati dei requisiti richiesti - Irrilevanza.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA
In tema di aiuti all'agricoltura previsti da norme comunitarie, il ritiro dalla produzione di terreni seminativi - presupposto in fatto degli aiuti predetti - postula la presentazione di una dettagliata domanda che individui con esattezza le superfici idonee alla coltivazione cui si riferisce il progetto di dismissione, con la conseguenza che tali aiuti devono ritenersi indebitamente percepiti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, se la domanda così presentata abbia incluso in quel progetto uno o più fondi privi dei prescritti requisiti, a nulla rilevando l'eventualità che i benefici comunitari avrebbero potuto essere invocati per altri fondi dotati delle richieste caratteristiche, non essendo configurabile un principio di "compensazione tra superfici".
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)