diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12124 del 19/08/2003 (Rv. 565962 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale da uccisione di congiunto (danno parentale) - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565962-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 cod. civ. e, dunque, del nesso di causalità tra azione ed evento (sotto il profilo della propagazione intersoggettiva delle conseguenze del medesimo fatto illecito), del collegamento giuridico tra fatto e conseguenze dannose (laddove la risarcibilità va estesa ai danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali del fatto illecito secondo il criterio della cd. regolarità causale), dell'elemento soggettivo (laddove la prevedibilità dell'evento dannoso è insita nella normalità che la vittima sia inserita in un nucleo familiare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)