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Sez. 1, Sentenza n. 16851 del 21/03/2024 Cc. (dep. 22/04/2024) Rv. 286354-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ROGATORIE - DALL'ESTERO - IN GENERE | Sequestro eseguito in forza di rogatoria passiva - Riparto di giurisdizione in assenza di convenzioni tra Stato richiedente e Stato richiesto - Competenza a decidere sul mantenimento e sull’esecuzione della misura - Indicazione - Consegna delle cose sequestrate all'autorità richiedente - Cessazione della giurisdizione dell'autorità richiesta.
Stato
decisa il 2024-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286354-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ROGATORIE - DALL'ESTERO - IN GENERE

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la competenza a decidere sulla necessità del mantenimento del sequestro eseguito in forza di rogatoria passiva, in assenza di convenzioni tra Stato richiedente e Stato richiesto, è dell'autorità giudiziaria richiedente, poiché solo quest'ultima può stabilire se la misura sia consentita e sia ancora utile per il procedimento, mentre l'autorità giudiziaria richiesta è competente a conoscere della regolarità degli atti esecutivi e del procedimento acquisitivo del bene fino al momento in cui lo stesso viene consegnato allo Stato richiedente, momento che segna la cessazione della sua giurisdizione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 724, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)