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Sez. 6 - , Sentenza n. 48284 del 11/09/2018 Cc. (dep. 23/10/2018) Rv. 274204 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Rinuncia alla domanda di estradizione - Perdita di efficacia delle misure cautelari reali - Obbligo di restituzione dei beni all'avente diritto - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274204-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di rogatorie internazionali, la sopravvenuta revoca della domanda di estradizione determina la revoca delle misure cautelari reali, con la conseguente restituzione all'avente diritto dei beni sottoposti a sequestro, atteso che, ai sensi dell'art.6, comma secondo, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, lo Stato richiedente non è legittimato a disporre dei beni ricevuti in esecuzione della commissione rogatoria successivamente rinunciata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale la corte d'appello aveva disposto la restituzione dei beni in sequestro, limitatamente a quelli non ancora consegnati all'autorità richiedente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/04/1959 art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)