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Sez. L, Sentenza n. 3635 del 08/08/1977 (Rv. 387256 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ALTERNATIVITA.*
Stato
decisa il 1977-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387256-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ALTERNATIVITA.*

La fattispecie normativa dell'art 8 della legge n 604 del 1966, in relazione al licenziamento illegittimo, configura a carico del datore di lavoro una obbligazione alternativa, avente per prestazioni la riassunzione o il risarcimento del danno, e non facoltativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1288, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)